Responsabilità professionale medica
Lo Studio di avvocati si occupa di problemi riguardanti la responsabilità medica e odontoiatrica, e delle relative richieste di risarcimenti per danni. La sede principale è a Taranto
avvocati responsabilità medici Taranto, avvocati richiesta danni Taranto, avvocati danni medici Taranto
16576
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16576,bridge-core-2.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-21.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Responsabilità professionale medica

Responsabilità professionale medica

Lo Studio Legale Giusti, con sede a Taranto, si occupa di problemi inerenti la responsabilità professionale medica e odontoiatrica, quindi delle relative richieste di risarcimenti per danni causati. Si parla di responsabilità professionale medica facendo riferimento al comportamento “colposo” di chi lavora nel settore sanitario. La responsabilità professionale è configurabile nei casi in cui il medico ha operato con imperizia, con negligenza o imprudenza, o non ha rispettato la normativa e le regole che sono necessarie nell’attività sanitaria. L’attività medica è disciplinata dalle linee generali desumibili dai principi del codice deontologico dalla categoria professionale e dalle raccomandazioni contenute nelle cosiddette “linee guida”, oltre che dalle regole di cautela, tecniche e comuni, e dalle disposizioni che regolano in via generale le diverse attività sanitarie.

 

Questo complesso normativo deve essere rispettato dal medico e da chi opera nell’ambito sanitario nel corso della propria attività professionale; tali professionisti hanno l’impegno anche di assumere una posizione di garanzia nei confronti del paziente, con l’obbligo giuridico di attivarsi e di proteggere con tutti gli sforzi possibili la vita e l’integrità fisica della persona assistita, del malato. A che si possa configurare la responsabilità professionale medica si deve accertare che il medico non abbia agito correttamente, che abbiamo agito quindi senza il necessario rispetto dei vari doveri e obblighi. Il medico, nello svolgimento della propria attività professionale, deve sempre operare con la diligenza qualificata come previsto dall’art. 1176 comma 2 c.c.; in base a questa prescrizione l’adempimento della prestazione professionale deve essere qualificato da perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati alla tipologia di attività. Lo studio legale si occupa quindi anche di richieste di risarcimento danni.

Focus sulle leggi che regolano il settore

Nell’aprile del 2017 è entrata in vigore la cosiddetta Legge Gelli (n. 24/2017) che costituisce una svolta per quello che riguarda la malasanità (c.d.), visto che ha meglio regolato l’ambito e introdotto novità su trasparenza, sicurezza e rispetto di regole tecniche per ricevere cure adeguate e per accertare le responsabilità. La Legge Gelli è un temperamento alle precedente legge in vigore sul tema, la Legge Balduzzi, che tratta appunto il tema della responsabilità del medico, il quale ora risponde soltanto per colpa grave specifica. Difatti, sotto il profilo di carattere penale, la Legge Gelli stabilisce che se il paziente ha subito una lesione a causa di imperizia del medico, la punibilità è esclusa quando siano state adempiute le linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge o, in mancanza di linee guida, siano state adottate le “buone pratiche clinico-assistenziali”, sempre che le previsioni delle linee guida siano applicabili al caso specifico.

Riguardo la previsione ex art. 7 della responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria è stabilita una divisione di oneri tra l’ente ospedaliero e la persona fisica del medico per i danni subiti dal paziente. La struttura sanitaria resta gravata da responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., e il medico, escluso il caso di obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, risponde in via extracontrattuale ex art. 2043 c. c. per danno da fatto illecito. La riforma del 2017 traccia quindi un doppio binario per quanto concerne la responsabilità, con tutto ciò che ne consegue in termini di onere della prova, stabilendo in modo chiaro e contrattuale la responsabilità della struttura, ed extracontrattuale quella del medico. Viene proposto uno snellimento della procedura in tema di contenzioso giudiziario, diviene obbligatorio secondo l’art. 696 2° comma c.p.c. il ricorso per accertamento tecnico preventivo, che prevede anche l’intervento del C.T.U. a fini conciliativi.

Ci sono poi alcuni aspetti nella attuale normativa che tutelano i diritti del danneggiato, difatti il danneggiato può ottenere i documenti sanitari che lo riguardano nella sua interezza entro 7 giorni dalla istanza di accesso agli atti. La struttura e il medico hanno obbligo assicurativo per l’intero rischio con polizza da pubblicare sul sito web, assieme ai dati sui risarcimenti erogati negli ultimi 5 anni. Il danneggiato può scegliere a chi rivolgere la richiesta risarcitoria – alla struttura o al sanitario – ed ha anche la possibilità di effettuare azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile individuato. Viene istituito un fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Gli uomini condannano l’ingiustizia perché temono di poterne essere vittime,
non perché aborrano di commetterla.

 

Platone